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Terremoto maggio 2012: contributi alle imprese e indennizzi per la ricostruzione non sono tassabili. I deputati reggiani PD scrivono a Landi e Borelli


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I deputati reggiani del Partito Democratico, Maino Marchi, Antonella Incerti, Paolo Gandolfi e Vanna Iori, firmatari dell’ordine del giorno sui risarcimenti alle imprese danneggiate dal sisma del maggio 2012, hanno risposto con una lettera alle preoccupazioni del presidente degli Industriali di Reggio Emilia Stefano Landi e di Vittorio Borelli, presidente Confindustria Ceramica. Gli industriali evidenziavano dubbi in merito alla possibilità di detassare sia indennizzi assicurativi che contributi pubblici alle imprese per la ricostruzione. Inoltriamo il testo della lettera.

Gentile Presidente,

condividiamo le preoccupazioni da Lei evidenziate sull’esclusione dalla detassazione, ai fini IRES e IRAP, degli indennizzi assicurativi alle imprese danneggiate dal terremoto.

La verifica fatta dal deputati PD dell’Emilia Romagna ci ha portato tuttavia a ritenere che non vi sia bisogno di ulteriori norme. Infatti l’art.12 bis della legge 1/8/2012 n.122 di conversione del DL 6/6/2012 n.74 dispone che, per le imprese che abbiano subito danni “per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti per danni connessi agli eventi sismici”, fatta salva l’autorizzazione della Commissione europea.

L’autorizzazione della UE alla detassazione degli indennizzi, ivi compresi quelli assicurativi, è già ricompresa nelle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012, che nulla ha avuto da eccepire in proposito.

Abbiamo pertanto presentato un o.d.g. di interpretazione autentica delle norme come deputati del PD. L’o.d.g. impegna il Governo ad emanare un provvedimento interpretativo dell’articolo 12 bis della legge 1 agosto 2012 n.122, di conversione del D.L. 6 giugno 2012 n.74, dal quale risulti che alla voce “indennizzi o risarcimenti per danni connessi agli eventi sismici che non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive” si devono intendere anche gli indennizzi e risarcimenti assicurativi, e impegna altresì il Governo a considerare immediatamente operativa la norma così interpretata.

Il Governo ha accolto l’o.d.g. e quindi dovrà operare di conseguenza.

Cordialmente.

 

On. Maino Marchi, On. Antonella Incerti, On. Paolo Gandolfi , On. Vanna Iori