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Polizza RC Professionale: uno sguardo al principio di retroattività


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Retroattività: definizione e funzionamento

In questo articolo prenderemo in esame il principio di retroattività, un parametro assicurativo molto importante per tutti quei professionisti iscritti all’albo che sono già in possesso di un’assicurazione a copertura della responsabilità civile professionale o che hanno intenzione di stipularne una.

Nel gergo assicurativo, per retroattività della polizza si intende un arco temporale del passato, che può essere di 2, 3, 5 anni o addirittura illimitato, all’interno del quale il professionista continua ad essere protetto.

La Retroattività di un’Assicurazione Professionale può essere quindi limitata ad un periodo di tempo ben preciso oppure può essere illimitata.

Per capire meglio il funzionamento di una polizza retroattiva dobbiamo, però, fare un passo indietro e chiarire un altro termine: claims made.

La maggior parte delle Assicurazioni di responsabilità civile professionale, oltre ad essere retroattive, operano in regime “claims made“, che può essere tradotto in italiano con l’espressione “a richiesta fatta”.

Ciò significa che per determinare se la copertura assicurativa del professionista può attivarsi o no in sua tutela, le compagnie prendono in considerazione il momento in cui viene notificata la richiesta di risarcimento e non la data in cui è stato commesso effettivamente l’errore che ha generato il danno.

Se la richiesta di risarcimento giunge per la prima volta all’avvocato o all’architetto durante il periodo di validità della polizza di responsabilità civile, la garanzia scatta in tutela del professionista.

Tali richieste, e qui rientra in gioco la retroattività, possono essere conseguenza anche di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi dal professionista assicurato prima della stipula della sua polizza attuale.

La compagnia si impegna a raccogliere anche questo tipo di sinistri, a patto che le richieste di risarcimento siano conseguenti ad eventi compresi all’interno del periodo di retroattività indicato in polizza.

Un esempio pratico

se un Architetto, coperto da una Polizza RC Professionale con Retroattività di 3 anni e stipulata nel Marzo 2019, dovesse ricevere, nel Giugno 2019, una richiesta di risarcimento da un cliente per un errore commesso 2 anni prima, egli avrebbe tranquillamente diritto all’indennizzo da parte della compagnia.

Ai fini dell’operatività della copertura assicurativa, infatti, il momento in cui si è verificato il danno non è quello in cui è stato commesso l’errore (2017) ma quello in cui l’architetto riceve la richiesta di risarcimento (2019).

Qualora, invece, il danno in questione fosse stato conseguenza di un errore professionale commesso 5 anni prima (2014), la polizza di rc professionale sottoscritta dall’ingegnere nel 2019 non gli sarebbe d’aiuto, dal momento che il periodo di retroattività copriva solo 3 anni e non 5.

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